Articolo 133
Articolo 133
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Testo in vigore dal 13 luglio 2011 al 18 aprile 2016
Art. 133
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che
non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui
all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili
all'acquisto dei materiali, prevedono le modalita' e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi,
previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del
direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che
l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma
3, nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento
dei materiali da costruzione e' subordinato alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il
cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente escussa dal
committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori,
ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte
delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare
entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3.
((4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta' della
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di
cui al comma 7.)) ((27))
((5. La compensazione e' determinata applicando la meta' della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.)) ((27))
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni
anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
(13)
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
(13)
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono utilizzare le
somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi'
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere
autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati
dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i
propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2008, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31
gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base
semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per
cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) che "Le
disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai
contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte
III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia gia'
previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi.
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti
l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che
"Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle
variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e
le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n.
163 del 2006".