Testo in vigore dal 15 gennaio 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante
delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti
disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30
settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere,
alla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art.
1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Gli organi della giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni
tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,
per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del
codice di procedura civile.