Articolo 30
Articolo 30
Versioni
- Dal 01 gennaio 2019
- Dal 20 novembre 2018 al 31 dicembre 2018
- Dal 29 settembre 2018 al 19 novembre 2018
- Dal 25 luglio 2018 al 28 settembre 2018
- Dal 06 dicembre 2017 al 24 luglio 2018
- Dal 24 giugno 2017 al 05 dicembre 2017
- Dal 11 aprile 2017 al 23 giugno 2017
- Dal 29 aprile 2012 al 10 aprile 2017
- Dal 13 luglio 2011 al 28 aprile 2012
- Dal 31 luglio 2010 al 12 luglio 2011
- Dal 31 maggio 2010 al 30 luglio 2010
Testo in vigore dal 01 gennaio 2019
Art. 30
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione
relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice
fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento
del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti
tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al
domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di
formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello
stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della
riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione
forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche
mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha
emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi
previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune
e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle
disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini
stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di
nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della
riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia
dell'azione di recupero.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e' abrogato.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste
con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive
dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino
alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella
di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme
dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime
somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad
essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
(9) (67) (68) (75) (79) (82) ((84))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2,
lettera t)) che "le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici
dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si
riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed
assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei
redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente
lettera".
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AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016,
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione".
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha
disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
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AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172,
ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018, n.
55, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha
disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere
dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45";
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte
degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno
sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono
sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019".
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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per
la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da
parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020".