Testo in vigore dal 26 marzo 2019
Art. 20
Garanzia cartolarizzazione sofferenze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi
dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul
regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente
Capo, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle
passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di
cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della
cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede
legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti
da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto
dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio
decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici
mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data della positiva decisione della Commissione europea di cui al
comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu'
soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione
europea, per il monitoraggio della conformita' del rilascio della
garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della
Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite
massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere sulle risorse di cui
all'articolo 24.