Articolo 35
Articolo 35
Testo in vigore dal 01 gennaio 2018
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni
in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e
forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle
risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Una quota
delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'
assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle somme di cui
ai periodi precedenti non devono comportare, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie
di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui
alla presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente
riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita'
di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di
un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235
milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche
mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad
interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa
sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario
dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio
dello Stato. (16)
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. (16)
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima
flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la
neutralita' finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa
compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo,
del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la
flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto
dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al ((31 dicembre
2021)), il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso
periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di
tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse
dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita' dei
predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,
prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun
contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello
Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti
ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50
per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso
gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle
rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali
investimenti finanziari individuati con decreto del Ministero
dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare
entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in
titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative
risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la
tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti
salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui
al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita' alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno
successivo a quello del versamento della residua quota delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i
predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai
dipartimenti e ai centri di responsabilita' dotati di autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento
delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, i
tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le
risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la
tesoreria statale.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile,
per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 17 aprile 2015, n.
65 (in G.U. 1a s.s. 22/4/2015, n. 16), ha dichiarato "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24
marzo 2012, n. 27, nella parte in cui l'incremento della misura del
concorso alla finanza pubblica e' unilateralmente imposto alle
Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Regione siciliana".