Articolo 11
Articolo 11
Versioni
Testo in vigore dal 12 luglio 1996
Art. 11.
Esecuzione forzata a danno degli enti locali
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni,
dei comuni, delle province, della comunita' montane e dei consorzi
fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre
mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel
semestre in corso, nonche' le somme specificamente destinate
all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto , a condizione che la
giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre,
quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate
e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta
mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo
l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il
pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione
di impegno da parte dell'ente.PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 MARZO
1993, N. 68. ((10))
1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso
soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della
provincia, della comunita' montana o dei consorzi fra enti locali.
Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma I del decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta
sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province,
delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali.
((10))
1-ter. All'articolo 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
introdotto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
440, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o 'di pignoramento ai
sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello
Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime ne' sospendono
l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli enti ed
organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente
legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11
giugno 1996, n. 336 ha disposto (con l'art. 123, comma 1, lettera e))
che i commi 1 e 1-bis del presente articolo, limitatamente alle
disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, sono
abrogati.