Testo in vigore dal 29 luglio 2003
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli
autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico
presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le
finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e
gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale
e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre
registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero
progressivo.
((I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi
volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da
quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili)).