Articolo 1
Articolo 1
Testo in vigore dal 03 luglio 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure a sostegno
delle imprese e di accelerazione dei tempi di recupero dei crediti
nelle procedure esecutive e concorsuali;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in
favore degli investitori in banche in liquidazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Pegno mobiliare non possessorio
1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono
costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti
((concessi a loro o a terzi)), presenti o futuri, se determinati o
determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito,
inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili
((, anche immateriali,)) destinati all'esercizio dell'impresa ((e sui
crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio)), a esclusione dei
beni mobili ((, anche immateriali,)) registrati. I beni mobili
possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche
mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un
valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto,
il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a
trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione
economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal
caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante
dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene
gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo,
senza che cio' comporti costituzione di una nuova garanzia.((Se il
prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o
commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche
e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal
comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da
parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di
proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita'
di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle
altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta
salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni
conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da
parte del debitore o del terzo concedente il pegno)).
3. Il contratto costitutivo, a pena di nullita', deve risultare da
atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e
dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene
dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo
massimo garantito.
4. Il pegno non possessorio ((ha effetto verso i terzi))
esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei
pegni non possessori»; ((dal momento)) dell'iscrizione il pegno
prende grado ed e' opponibile ai terzi e nelle procedure ((esecutive
e)) concorsuali.
5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed
iscritto, non e' opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un
bene determinato che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia
garantito da riserva della proprieta' sul bene medesimo o da un pegno
anche non possessorio ((successivo)), a condizione che il pegno non
possessorio sia iscritto nel registro in conformita' al comma 6 e che
al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di
pegno non possessorio iscritto anteriormente.
6. L'iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se
presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in
garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1
e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per
l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del
medesimo bene. L'iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile
per mezzo di ((una nuova iscrizione)) nel registro effettuata prima
della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione
puo' essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e
datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di
iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso
il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni
nonche' le modalita' di accesso al registro stesso sono regolati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, prevedendo modalita' esclusivamente informatiche. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato,
in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di
allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di
consentire l'avvio della attivita' previste dal presente articolo, e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro
100.000 per l'anno 2017.
7. Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del
pegno, il creditore, ((previa intimazione notificata, anche
direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata,
al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e)) previo
avviso scritto ((...)) agli eventuali titolari di un pegno non
possessorio ((trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del
pegno)), ha facolta' di procedere:
a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il
corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della
somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per
iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di
restituire contestualmente l'eccedenza; la vendita e' effettuata dal
creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima
informazione e partecipazione degli interessati; l'operatore esperto
e' nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, e'
designato dal giudice; in ogni caso e' effettuata, a cura del
creditore, la pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche di cui
all'articolo 490 del codice di procedura civile;
b) alla escussione ((o cessione)) dei crediti oggetto di pegno fino
a concorrenza della somma garantita ((, dandone comunicazione al
datore della garanzia));
c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di
cui al comma 4)), alla locazione del bene oggetto del pegno imputando
i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza
della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i
criteri e le modalita' di ((determinazione)) del corrispettivo della
locazione; ((il creditore pignoratizio comunica immediatamente per
iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre
condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore));
d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro ((di
cui al comma 4)), all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino
a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto
preveda anticipatamente i criteri e le modalita' di valutazione del
valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita; il
creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore
della garanzia il valore attribuito al bene ai fini
dell'appropriazione.
((7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno
diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione
di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle
disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del
codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice,
su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza,
al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della
garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al
creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione
di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito,
il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale
giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e
di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo
III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal
fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno
nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi
del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata
identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese
liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e
comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un
commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche
mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del
pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o
di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta
che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato
dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante
esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis
del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia,
nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti
rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore
in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di
ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al
presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui
all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su
istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro
di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno
iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata
per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del
creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con
proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del
comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della
procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a
prelazione anteriore a quella del creditore istante)).
8. In caso di fallimento del debitore il creditore puo' procedere a
norma del comma 7 solo dopo che il suo credito e' stato ammesso al
passivo con prelazione.
9. Entro tre mesi dalla comunicazione ((di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 7)), il debitore puo' agire in giudizio per il
risarcimento del danno ((quando l'escussione)) e' avvenuta in
violazione dei criteri e delle modalita' di cui ((alle predette
lettere a), b), c) e d) )) e non corrispondono ai valori correnti di
mercato il prezzo della vendita, ((il corrispettivo della cessione,))
il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma
della disposizione ((di cui alla lettera d) )).
10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 il pegno non possessorio e' equiparato al pegno.
((10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro
sesto, titolo III, capo III, del codice civile)).