Articolo 62
Articolo 62
Testo in vigore dal 04 luglio 2015
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto
venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I
contratti devono essere informati a principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
17 DICEMBRE 2012, N. 221.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto,
di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che
risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre
dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e'
maggiorato di ulteriori ((quattro punti percentuali)) ed e'
inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione
non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
((da euro 1.000,00 a euro 40.000,00)). L'entita' della sanzione e'
determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di
cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
((da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.)) La misura della sanzione e'
determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto
che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del
fatturato dell'azienda ((cessionaria)), della ricorrenza e della
misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e'
incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo'
avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o ((su segnalazione
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque
soggetto interessato)). Le attivita' di cui al presente comma sono
svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per
finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia
alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le
Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare ((, ovvero, in caso di
violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero
caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario
di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n.
190)).
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del
danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e
delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello
nazionale. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire,
a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai
comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita'
produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia
decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo.