Articolo 29
Articolo 29
Versioni
- Dal 01 gennaio 2019
- Dal 20 novembre 2018 al 31 dicembre 2018
- Dal 29 settembre 2018 al 19 novembre 2018
- Dal 25 luglio 2018 al 28 settembre 2018
- Dal 06 dicembre 2017 al 24 luglio 2018
- Dal 24 giugno 2017 al 05 dicembre 2017
- Dal 11 aprile 2017 al 23 giugno 2017
- Dal 20 settembre 2016 al 10 aprile 2017
- Dal 22 ottobre 2015 al 19 settembre 2016
- Dal 01 gennaio 2015 al 21 ottobre 2015
- Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2014
- Dal 17 luglio 2011 al 28 aprile 2012
- Dal 13 luglio 2011 al 16 luglio 2011
- Dal 31 luglio 2010 al 12 luglio 2011
- Dal 31 maggio 2010 al 30 luglio 2010
Testo in vigore dal 01 gennaio 2019
Art. 29
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella
seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi
ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai
fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e'
altresi' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente,
anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i
casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore
aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo
68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso
di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi
casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi
precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il
termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente
recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in
carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non
si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in
caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
L'agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta
elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per
la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della
riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui
alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel
loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, puo'
essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla
presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente
all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano
a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla
lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di
nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della
riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di
cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano
la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate
con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno
dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione
forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 settembre 2015, n. 159;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la
presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione
spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal
presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e
alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati
nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione
del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere
concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare e
velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il
recupero di efficienza di tale fase dell'attivita' di contrasto
all'evasione, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche
in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva
delle somme dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione,
controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo
ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole "con riguardo aliimposta sul
valore aggiunto" sono inserite le seguenti: "ed alle ritenute operate
e non versate".
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione
di cui all'articolo 161, e' depositata presso gli uffici indicati nel
secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione
ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente deila Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la
documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente
ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo
alle poste attive del patrimonio.";
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La transazione
fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182-bis e' revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti
dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.".
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente :
"2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta
di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle
entrate, anche in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.".
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore
aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti
sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si
applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque,
al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei
tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata
ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se
l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro
duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.".
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: "In relazione agli importi iscritti a
ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, le misure cautelari" sono sostituite dalle seguenti: "Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione,
al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al
provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di
contestazione, sono".
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni
successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le
sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole "alla
quale il pubblico ufficiale appartiene" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' il pagamento o il rimborso di tributi". Con riguardo alle
valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione
del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' al fine
della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti
individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.
(62) (67) (68) (75) (79) (82) ((84))
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AGGIORNAMENTO (62)
Il Decreto 1 settembre 2016 (in G.U. 5/9/2016, n. 207) ha disposto
(con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "1. Nei confronti delle persone
fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza
ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco
riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti
previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre
2016. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta".
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AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016,
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione".
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha
disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
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AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172,
ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018, n.
55, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, ha
disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019. ".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli
agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli
degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere
dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45";
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I termini per la
notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme
risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte
degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno
sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono
sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019".
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AGGIORNAMENTO (84)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per
la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da
parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla
scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari
previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020".