Articolo 11
Articolo 11
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Testo in vigore dal 04 dicembre 2018
Art. 11
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili
((1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle
occupazioni arbitrarie di immobili.))((2))
((2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per
l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati
arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per
l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto.))((2))
((3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della
regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta
esecuzione dello stesso. ))((2))
((3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta
giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti
locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di
edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di
regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. ))((2))
((3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma
3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne
rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria
competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di
godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri
equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua
destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto
colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha
disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo
ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al
tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha
pronunciato il provvedimento. ))((2))
((3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione
del relativo provvedimento. ))((2))
((3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma
3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno. ))((2))
((3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio
da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che
devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data
individuata in base al programma degli interventi.))((2))
((3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile)).((2))
3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
"1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o
meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto
previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni
igienico-sanitarie".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 31-ter, comma 3)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta
sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".