Articolo 46
Articolo 46
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Testo in vigore dal 22 febbraio 2014
Art. 46
Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale
su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni
strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere procedenti.
((1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.))
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i
crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice
((o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il
sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro
rappresentante)), il debitore e il soggetto che ha concesso il
privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento ((o, nel
caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di
cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o
di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile)) nonche' la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel
grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non
pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.