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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 151

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 151 
 
 
                       Concorso dei creditori 
 
    1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori  sul
patrimonio del debitore. 
    2. Ogni credito, anche se  munito  di  diritto  di  prelazione  o
prededucibile, nonche' ogni diritto reale o  personale,  mobiliare  o
immobiliare, deve essere accertato secondo  le  norme  stabilite  dal
capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 
    3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  ai  crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 150. 
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