Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione
1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che
ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito
delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico
ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il
patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle
vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.
Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice
ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi nonche' di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il
rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi
al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede
alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti
necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune
rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per il
loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,
anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del
liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della
diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte
il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme
ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante
dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da
comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a
giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni,
comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne
autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il
liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta le
modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al
giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile
ai sensi dell'articolo 124.