Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 373
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura
penale
1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Si
applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e
revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso
e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto ai sensi
dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi
e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si
applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I
del citato decreto legislativo.»;
b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Ai
casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti
dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di
legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri casi di
sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano
le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste
dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale
provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento del danno».