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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 52

Testo in vigore dal 01 gennaio 2008

                              Art. 52. 
                      (Concorso dei creditori). 
 
  Il fallimento apre il concorso dei  creditori  sul  patrimonio  del
fallito. 
  Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione  o  trattato
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni  diritto
reale o personale, mobiliare o  immobiliare,  deve  essere  accertato
secondo le norme stabilite dal Capo  V,  salvo  diverse  disposizioni
della legge. 
  ((Le disposizioni del secondo comma si applicano anche  ai  crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 51.)) 
((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore." 
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