Versioni
Testo in vigore dal 19 dicembre 2012
Art. 92.
(Avviso ai creditori ed agli altri interessati).
((Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre
fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai
titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di
proprieta' o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal
registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi
di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso
la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con
le modalita' indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro
cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della
domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.))
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo'
essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.