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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 92

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012

                              Art. 92. 
          (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). 
 
  ((Il curatore, esaminate le scritture  dell'imprenditore  ed  altre
fonti di informazione, comunica  senza  indugio  ai  creditori  e  ai
titolari di diritti reali o personali su beni mobili  e  immobili  di
proprieta' o in possesso  del  fallito,  a  mezzo  posta  elettronica
certificata se il relativo indirizzo  del  destinatario  risulta  dal
registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale  degli  indirizzi
di posta elettronica certificata delle imprese e  dei  professionisti
e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax  presso
la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 
    1) che possono partecipare al concorso trasmettendo  domanda  con
le modalita' indicate nell'articolo seguente; 
    2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro
cui vanno presentate le domande; 
    3) ogni utile informazione per agevolare la  presentazione  della
domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 
    4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.)) 
  Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo'
essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. 
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