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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 152

Testo in vigore dal 17 luglio 2006

                              Art. 152. 
                      (Proposta di concordato). 
 
  La proposta di concordato per la societa' fallita  e'  sottoscritta
da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 
  ((La  proposta  e  le  condizioni  del  concordato,  salva  diversa
disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: 
    a) nelle  societa'  di  persone,  sono  approvate  dai  soci  che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; 
    b) nelle societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata, nonche' nelle  societa'  cooperative,  sono
deliberate dagli amministratori. 
  In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui  alla  lettera
b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio  ed
e'  depositata  ed  iscritta  nel  registro  delle  imprese  a  norma
dell'articolo 2436 del codice civile.)) 
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