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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 237

Testo in vigore dal 16 novembre 2015

                              Art. 237. 
                (Liquidazione coatta amministrativa). 
 
  L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a  norma  degli
articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento  ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 
  Nel caso di liquidazione coatta  amministrativa,  si  applicano  al
commissario  liquidatore  ed   alle   persone   che   lo   coadiuvano
nell'amministrazione della procedura le disposizioni  degli  articoli
228, 229 e 230. 
  ((Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale  di
cui all'articolo  37  del  decreto  di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE e alle  persone  che  lo  coadiuvano  nell'amministrazione
della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.)) 
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