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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 25

Testo in vigore dal 01 gennaio 2008

                              Art. 25. 
                   (Poteri del giudice delegato). 
 
  Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e  di  controllo
sulla regolarita' della procedura e: 
    1) riferisce  al  tribunale  su  ogni  affare  per  il  quale  e'
richiesto un provvedimento del collegio; 
    2) emette o provoca dalle competenti  autorita'  i  provvedimenti
urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di  quelli
che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio  diritto
incompatibile con l'acquisizione; 
    3) convoca il curatore e  il  comitato  dei  creditori  nei  casi
prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno  per  il
corretto e sollecito svolgimento della procedura; 
    4) su  proposta  del  curatore,  liquida  i  compensi  e  dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui  opera
e'  stata  richiesta  dal  medesimo   curatore   nell'interesse   del
fallimento; 
    5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti
contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 
    6) autorizza per iscritto il curatore a stare  in  giudizio  come
attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per
atti determinati e per i giudizi  deve  essere  rilasciata  per  ogni
grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito ((ai difensori))  nominati
dal medesimo curatore; ((50)) 
    7) su proposta del curatore, nomina gli  arbitri,  verificata  la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 
    8) procede all'accertamento dei crediti e  dei  diritti  reali  e
personali vantati dai terzi, a norma del capo V. 
  Il  giudice  delegato  non  puo'  trattare  i  giudizi  che   abbia
autorizzato, ne' puo' far parte del collegio  investito  del  reclamo
proposto contro i suoi atti. 
  I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati  con  decreto
motivato. 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che"Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore." 
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