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Assegno bancario e circolare

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736
Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (033U1736) (GU n.300 del 29-12-1933)
Assegni e cambiali

Articolo 56

Testo in vigore dal 01 gennaio 1934

                              Art. 56. 
 
  L'opposizione  al  precetto  non  sospende  l'esecuzione,   ma   il
presidente del tribunale, o il  pretore  competente  per  valore,  su
ricorso  dell'opponente  che  disconosca  la  propria  firma   o   la
rappresentanza oppure  adduca  gravi  e  fondati  motivi,  puo',  con
decreto motivato  non  soggetto  a  gravame,  esaminati  i  documenti
prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo
idonea cauzione. 
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