Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 107
Voto dei creditori
1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte
presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime,
l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola
l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per
il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate
dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a
tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del
giudice delegato. Alla relazione e' allegato, ai soli fini della
votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione
dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il
voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i
coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni
a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario
giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e
sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha
facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il
dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore,
inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili
o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al
debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e
contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione
definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri
interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita
per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al
debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli
interessati.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica certificata
inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprieta'
del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la
disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla
sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742.