Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 213
Programma di liquidazione.
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in
ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa
dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone
un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del
comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di
centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo
e' giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,
puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu'
beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non
conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai
creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150,
possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non
conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei
esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione,
salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare
l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
3. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati
separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni
immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei
crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di
realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali
di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi
per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti
delle liquidazioni gia' compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione
del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore
e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami
dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in
blocco.
5. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra'
inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo
presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della
procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e
devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il
giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il
differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non
puo' eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura
della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo termine
puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un
supplemento del piano di liquidazione.
7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza
la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il
giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto
conformi al programma approvato.
8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di
liquidazione senza giustificato motivo e' causa di revoca del
curatore.