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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 216

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                              Art. 216 
 
 
                    Modalita' della liquidazione 
 
    1. I beni acquisiti all'attivo della procedura  sono  stimati  da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La
relazione di stima deve essere depositata con  modalita'  telematiche
nel rispetto  della  normativa  anche  regolamentare  concernente  la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici,  nonche'  delle   apposite   specifiche   tecniche   del
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima  sono
pubblicati sul portale delle vendite pubbliche  e,  quando  la  stima
riguarda un bene immobile, deve contenere  le  informazioni  previste
dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La  stima
puo' essere  omessa  per  i  beni  di  modesto  valore.  Il  compenso
dell'esperto e' liquidato a norma  dell'articolo  161,  terzo  comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
    2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
o dal delegato alle  vendite  tramite  procedure  competitive,  anche
avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con
ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore  pone
in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo  il  terzo
esperimento andato deserto il prezzo puo' essere  ribassato  fino  al
limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo  esperimento.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato
ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal  debitore  o  da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore.  Si  applica  in
tal caso  l'articolo  560,  commi  terzo  e  quarto,  del  codice  di
procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni  iscritti  nei
pubblici  registri,  prima  del  completamento  delle  operazioni  di
vendita,  e'  data  notizia  mediante  notificazione  da  parte   del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i  cui  crediti  siano
assistiti da privilegio sul bene. 
    3. Il giudice delegato puo' disporre  che  le  vendite  dei  beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano  effettuate  secondo  le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 
    4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita'
telematiche tramite il portale delle  vendite  pubbliche,  salvo  che
tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei  creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura. 
    5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale  delle
vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto  o
documento ritenuto utile e puo' disporre  anche  ulteriori  forme  di
pubblicita'  idonee  ad  assicurare   la   massima   informazione   e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni
prima della vendita. Il termine puo'  essere  ridotto  esclusivamente
nei casi di assoluta urgenza. 
    6. Gli interessati a presentare l'offerta di  acquisto  formulano
tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di  esaminare
i beni in vendita. 
    7. L'offerta  non  e'  efficace  se  perviene  oltre  il  termine
stabilito nell'ordinanza di  vendita  o  se  l'offerente  non  presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono  efficaci
anche se inferiori  di  non  oltre  un  quarto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale  delle
vendite pubbliche. 
    8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il
versamento del prezzo  abbia  luogo  ratealmente;  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli  569,  terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585  e  587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. 
    9. Entro cinque giorni dal  trasferimento  di  ciascun  bene,  il
curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito
nel fascicolo informatico. 
    10. Se alla data di apertura  della  liquidazione  sono  pendenti
procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in  tale  caso  si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti,
su  istanza  del  curatore,  il  giudice   dell'esecuzione   dichiara
l'improcedibilita'  dell'esecuzione,  fermi  restando   gli   effetti
conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. 
    11. I dati delle relazioni di  stima  di  cui  al  comma  1  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche  nazionali  e  pubblicati  sul
portale delle vendite pubbliche. 
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