Art. 216
Modalita' della liquidazione
1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La
relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono
pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima
riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste
dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al
secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima
puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso
dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche
avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con
ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone
in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo
esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al
limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato
ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in
tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di
procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di
vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano
assistiti da privilegio sul bene.
3. Il giudice delegato puo' disporre che le vendite dei beni
mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita'
telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che
tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura.
5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale delle
vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o
documento ritenuto utile e puo' disporre anche ulteriori forme di
pubblicita' idonee ad assicurare la massima informazione e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni
prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto esclusivamente
nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano
tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare
i beni in vendita.
7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine
stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci
anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle
vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il
versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il
curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito
nel fascicolo informatico.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti
procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti,
su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'improcedibilita' dell'esecuzione, fermi restando gli effetti
conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul
portale delle vendite pubbliche.