Legislazione consultabile

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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 51

Testo in vigore dal 17 luglio 2006

                              Art. 51. 
    (( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). )) 
 
  ((Salvo  diversa  disposizione  della  legge,  dal   giorno   della
dichiarazione di fallimento nessuna azione  individuale  esecutiva  o
cautelare, anche per crediti maturati  durante  il  fallimento,  puo'
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.)) 
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