Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Art. 51.
(( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). ))((Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o
cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo'
essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.))