Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 68
Presentazione della domanda
e attivita' dell'OCC
1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC
costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi
dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale
competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso
attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra
professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358
nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da
lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che
deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di
adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia
tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della
riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.