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Codice della crisi d’impresa

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
Crisi di impresa

Articolo 68

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

                               Art. 68 
 
 
                     Presentazione della domanda 
                        e attivita' dell'OCC 
 
    1. La domanda deve essere presentata al giudice  tramite  un  OCC
costituito  nel  circondario  del  tribunale  competente   ai   sensi
dell'articolo  27,  comma  2.  Se  nel  circondario   del   tribunale
competente non vi e' un OCC, i compiti  e  le  funzioni  allo  stesso
attribuiti sono svolti da un professionista o  da  una  societa'  tra
professionisti in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  358
nominati dal presidente del tribunale competente o da un  giudice  da
lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore. 
    2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che
deve contenere: 
    a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza
impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; 
    b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
    c) la  valutazione  sulla  completezza  ed  attendibilita'  della
documentazione depositata a corredo della domanda; 
    d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 
    3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto
finanziatore, ai fini  della  concessione  del  finanziamento,  abbia
tenuto  conto  del  merito  creditizio  del  debitore,  valutato   in
relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario  a
mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si  ritiene  idonea
una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno  sociale
moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5  dicembre
2013, n. 159. 
    4.  L'OCC,  entro   sette   giorni   dall'avvenuto   conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente  della
riscossione  e  agli  uffici  fiscali,  anche  degli   enti   locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale  dell'istante,  i
quali entro quindici giorni debbono comunicare il  debito  tributario
accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 
    5. Il deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli  articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
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