Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6)
DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) \ SEZIONE II
Articolo 69
Testo in vigore dal 15 agosto 2020
Art. 69
Condizioni soggettive ostative
1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata
in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni
precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per
due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento
con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di
indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di
cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa,
anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che
non derivino da comportamenti dolosi del debitore.