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Legge fallimentare

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) (GU n.81 del 6-4-1942 )
Crisi di impresa

Articolo 70

Testo in vigore dal 01 gennaio 2008

                              Art. 70. 
                     (Effetti della revocazione) 
 
  La  revocatoria  dei  pagamenti   avvenuti   tramite   intermediari
specializzati,  procedure  di  compensazione  multilaterale  o  dalle
societa' previste dall'articolo 1 della legge 23  novembre  1939,  n.
1966, si esercita e produce effetti nei  confronti  del  destinatario
della prestazione. 
  Colui che, per effetto della  revoca  prevista  dalle  disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito. 
  Qualora la revoca abbia ad oggetto atti  estintivi  di  ((posizioni
passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque))
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma
pari alla differenza tra  l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue
pretese, nel periodo per il quale  e'  provata  la  conoscenza  dello
stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data  in
cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il  diritto  del  convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente  a  quanto
restituito. ((50)) 
                                                                 (44) 
 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Le
disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano  alle  azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo  la  data
di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in  vigore,  nonche'  alle  procedure  concorsuali  e  di
concordato fallimentare aperte successivamente alla  sua  entrata  in
vigore." 
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