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Testo in vigore dal 01 gennaio 2008
Art. 70.
(Effetti della revocazione)
La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle
societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario
della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni
precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo
fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di ((posizioni
passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque))
rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma
pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue
pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello
stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in
cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto
d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito. ((50))
(44)
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,
comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della
sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di
concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in
vigore."