Art. 615.
(Forma dell'opposizione).
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre
opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente
per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il
giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante
e' contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla
parte contestata. (113a) (115) (116) (148)
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma
precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si
propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se'
e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto. ((Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.))
((150))
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che la
modifica del comma 2 del presente articolo si applica ai procedimenti
di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.